SEZIONE DEDICATA AI CLIENTI

RIABIZ & PARTNERS S.R.L.

Condizioni generali di fornitura

Versione n.1/2018

Le presenti condizioni generali di contratto annullano e sostituiscono tutte le precedenti

 

Art. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Le presenti condizioni generali, reperibili e consultabili alla home page della RIABIZ & PARTNERS S.R.L. al seguente indirizzo web: www.riabizandpartners.com, disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di fornituratra le parti, salvo eventuali deroghe per il caso specifico puntualmente concordate per iscritto tra le stesse. Le eventuali deroghe alla presente disciplina concordate tra RIABIZ & PARTNERS S.R.L. ed il proprio Clientevalgono solo per la singola fornitura cui esse fanno riferimento e non privano di efficacia l’articolato nel suo complesso, che continua dunque a disciplinare i rapporti presenti e futuri tra le parti eccettuato quanto specificamente concordato per iscritto per il caso specifico. Le presenti condizioni generali di contratto devono intendersi applicabili ad ogni prodotto e/o servizio offerto da RIABIZ & PARTNERS S.R.L. indipendentemente dal riferimento ad un Catalogo e/o Listino Prezzi specifico anche di terze parti. Il Cliente rinuncia ad avvalersi nei confronti di RIABIZ & PARTNERS S.R.L. di eventuali proprie condizioni generali di contratto ed accetta cheRIABIZ & PARTNERS S.R.L. possa modificare unilateralmente il contenuto delle presenti condizioni generali a valere per tutti i rapporti contrattuali successivi con il medesimo Cliente. In nessun caso RIABIZ & PARTNERS S.R.L. potrà essere considerata appaltatrice nei confronti dell’acquirente salvo per il caso che oltre a fornire i beni, si faccia carico anche della posa degli stessi. Nel caso di comunicative e/o documenti contrattuali redatti sia in lingua italiana che estera, le parti convengono che nel caso di dubbio circa l’esatto significato da attribuirsi secondo una lingua piuttosto che l’altra a determinati termini, locuzioni e/o frasi utilizzate dalle parti medesime, debba farsi esclusivo riferimento al significato da esse ricavabile secondo la lingua italiana, da intendersi, per l’effetto, come lingua prevalente ed elettiva.

 

Art. 2

FORMAZIONE ED OGGETTO DEL CONTRATTO.

ORDINI. ANNULLAMENTO ORDINI. NUOVI ORDINI E INTEGRAZIONI. QUANTITA’ MINIME. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

L’ordine dovrà essere inviato a RIABIZ & PARTNERS S.R.L. a mezzo fax o via mail sottoscritto per accettazione dal Cliente, a valere quale proposta d’ordine del Cliente a RIABIZ & PARTNERS S.R.L., sull’apposito modello predisposto da RIABIZ & PARTNERS S.R.L. medesima.

La proposta d’ordine dovrà esser compilata, a pena di irricevibilità, in ogni sua parte (ragione sociale dell’acquirente, indirizzo, referente, codice articolo, recapito telefonico e fax, banca d’appoggio etc).

Le proposted’ordine non sono impegnative per la Venditrice ele commesse siintendono accettatesolo dopoconferma scritta delle stesse. Fa fede tra le parti solo il testo dell’ordine sottoscritto dal Cliente ed in possesso della Venditrice. L’accettazione dell’ordine da parte di RIABIZ & PARTNERS S.R.L. può consistere anche nella sua esecuzione.

Il firmatario dell’ordine è responsabile del pagamento della fornitura anche se commissionata per conto terzi ed in solido con questi.  La firma in calce all’ordine obbliga in solido il firmatario con l’acquirente indicato in intestazione all’ordine senza limiti di tempo, in espressa deroga all’art. 1957 codice civile.

Ogni variazione di quantità, qualità e tipologia dei beni e/o servizi oggetto di fornitura rispettoalla proposta d’ordine sottoscrittadal Cliente deve essere, previamente, accettata da RIABIZ & PARTNERS S.R.L.. Qualora l’ordine non sia stato avviato in produzione da parte della casa produttrice e sia pertanto possibile la modifica richiesta dal Cliente, l’ordine stesso sarà assoggettato all’iter della conferma d’ordine. L’ordine dell’acquirente (sia rivenditore,che non)costituisce proposta ferma ed irrevocabile di acquisto. Nessuno ordine può essere annullato senza placet scritto della VenditriceRIABIZ & PARTNERS S.R.L..Rimane in ogni caso salvo il diritto per RIABIZ & PARTNERS S.R.L. di pretendere il risarcimento del danno nei confronti dell’Acquirente per l’annullamento di ordini, indipendentemente dall’accettazione degli stessi. Le aggiunte ad una proposta d’ordine relativa a fornitura per cui RIABIZ & PARTNERS S.R.L. abbia concordato per iscritto con il Cliente condizioni particolari derogative di alcune clausole delle presenti condizioni generali, saranno assoggettate alla disciplina generale di fornitura di cui al presente articolato, salva contraria volontà delle parti manifestata per iscritto.È concesso a RIABIZ & PARTNERS S.R.L. di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto.Analoga facoltà di cessione dei crediti, al pari della compensabilità dei crediti del Cliente con i crediti della RIABIZ & PARTNERS S.R.L., non viene riconosciuta al Cliente.

Art. 3

TERMINI E CONSEGNA

La Venditrice potrà annullare o modificare le dilazioni di pagamento concesse all’acquirente se lo stesso non dia le garanzie promesse o se, a giudizio insindacabile di RIABIZ & PARTNERS S.R.L., le referenze commerciali, economiche e finanziarie dell’acquirente, anche se successive all’inizio della fornitura, non offrano idonee garanzie per il buon fine della stessa oppure in caso di insoluti anche relativi a forniture diverse da quella oggetto di sospensione. Qualora si verifichi l’ipotesi di cui al precedente comma, l’Acquirente è obbligato a ritirare con pagamento contestuale la merce approntata sotto comminatoria dell’esecuzione coattiva prevista dall’art. 1515 del c.c. e del risarcimento dei danni.

Qualora l’Acquirente richieda alla Venditrice di provvedere direttamente alla consegna della fornitura, saranno a carico del primo le spese di trasporto da corrispondersi a RIABIZ & PARTNERS S.R.L. prima dell’effettuazione dello stesso.La consegna della merce non prevede in ogni caso lo scarico della stessa che rimane a carico dell’Acquirente.

Di regola la consegna della merce avviene “franco magazzino”: in tal caso, i beni dovranno essere ritirati dall’Acquirente entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della comunicativa con cui la Venditriceavvisa che la merce è pronta per il ritiro.

Se alla consegna della merce risulteranno differenze tra la proposta d’ordine trasmessa dal Cliente e quanto specificato nella conferma d’ordine, si intende valido ed efficace solo quanto riportato nella conferma d’ordine del Venditore.

I termini di consegna indicati a contratto si intendono solo indicativi e non perentori, riferiti a giornate lavorative decorrenti dal perfezionamento dello stesso, rimanendo inteso che, fintantoché non verrà corrisposto l’acconto di cui al successivo art. 8, l’ordinativo non verrà processato e non decorreranno i termini di consegna medesimi.

In caso di intervenuta decadenza dal beneficio del termine di cui al successivo art. 5, gli eventuali termini di consegna gravanti su RIABIZ & PARTNERS S.R.L. per forniture in corso e/o nuovi ordinativi verranno automaticamente sospesi fino all’integrale pagamento da parte dell’Acquirente delle poste di debito aperte nei confronti della Venditrice, esclusa qualsiasi forma di risarcimento del danno in favore dell’Acquirente.

Eventuali ritardi rispetto al termine di consegna concordato tra le parti non possono dar luogo a risarcimento di danni né ad annullamento o riduzione dell’ordinazione se gli stessi sono riconducibili ad imprevisti, come scioperi, sospensioni di energia elettrica, incendi, difficoltà di trasporti, guasti alle macchine, difficoltà di rifornimento di materie prime, ecc. che costituiscono casi di forza maggiore per la Venditrice. In caso di ritardata consegna della merce approntata, per ragioni non dipendenti dalla Venditrice, decorreranno ugualmente i termini di pagamento dall’avviso di merce pronta e a carico dell’Acquirente decorreranno le eventuali spese di magazzinaggio con esonero della Venditrice da ogni responsabilità per incendio o danneggiamenti.

Se, prima della loro esecuzione, l’adempimento degli obblighi di RIABIZ & PARTNERS S.R.L.sia divenuto – per qualsiasi motivo imprevedibile da un imprenditore del settore con normale esperienza – eccessivamente oneroso in rapporto alla controprestazione originaria pattuita – così da modificare il rapporto stesso in misura pari o superiore al 10% – RIABIZ & PARTNERS S.R.L.potrà chiedere una revisione delle condizioni contrattuali o, in mancanza di accordo entro 15 giorni dalla richiesta, recedere dal contratto senza oneri e/o penali di sorta e senza che il Cliente possa pretendere alcunché a titolo di restituzione, indennizzo e/o ristoro.

Qualora si verificassero dei ritardi nella consegna, il Cliente non potrà comunque risolvere il contratto per inadempimento della Venditrice, eccettuato il caso in cui tale ritardo superi i 60 giorni lavorativirispetto alla data della consegna prevista a contratto e sempre che le cause del ritardo siano imputabili a colpa grave del Venditore.

Art. 4

TRASPORTO. LUOGO DI CONSEGNA. IMBALLAGGI E RESI

La merce viaggia a rischio e pericolo dell’acquirente salvo diversa pattuizione scritta.

La consegna della merce, pertanto ed in assenza di deroghe scritte, si intende SEMPRE effettuata, sia giuridicamente che materialmente, anche ai fini di quanto previsto dalla legislazione comunitaria piuttosto che internazionale, presso la sede della Venditrice in …………………… via ………………………. n. …………: un tanto, anche qualora la RIABIZ & PARTNERS S.R.L. organizzi in proprio e per conto del Cliente il trasporto a destino.

La consegna della merce ad ogni effetto si intende fatta al momento e nel luogo della consegna al vettore o allo spedizioniere ed il contratto si intende concluso sempre presso la sede della Venditrice, anche se le trattative sono state condotte da Agenti o procacciatori che devono sempre intendersi sforniti di qualsivoglia potere rappresentativo della stessa. Rimane salvo quanto previsto al secondo comma del superiore articolo 3.

In caso di non rispondenza tra la quantità dei beni indicata nel d.d.t. o altro documento equivalente secondo la legislazione di riferimento e quella che l’Acquirente dichiara di aver ricevuto, prevale quanto risulta nel documento di trasporto o altro equipollente di cui è parola.

Di regola l’imballaggio standard (imballo in scatole di cartone su palette) non èda intendersi ricompreso nel prezzo convenuto al pari del costo di imballaggi fuori standard richiesti dal Cliente o necessitati, ad insindacabile giudizio di RIABIZ & PARTNERS S.R.L., dalla tipologia di fornitura.

Tali oneri verranno partitamente indicati, ove possibile, nella conferma d’ordine e comunque addebitato al Cliente in sede di fatturazione.

Gli imballi della merce vendutasono conformi alla normativa sia per i trasporti effettuati via terra, sia ferroviari che su automezzi, sia per i trasporti via mare.

RIABIZ & PARTNERS S.R.L.non accetta resi di merce se non espressamente dalla stessa autorizzati previamente per iscritto.

Nel caso in cui RIABIZ & PARTNERS S.R.L. autorizzi per iscritto il reso di prodotti, questi dovranno essere restituiti nel loro imballo originale.

La merce resa dovrà essere accompagnata da un DDT (o documento equipollente secondo la legislazione di riferimento) contenente indicazione della quantità e descrizione degli articoli oggetto di reso. Nel caso di resi non autorizzati da RIABIZ & PARTNERS S.R.L., questi saranno respinti e riconsegnati a spese del mittente al quale saranno addebitate anche le spese di ritiro.

Art. 5

PREZZI

I prezzi devono intendersi come unitari o per quantità o per unità di misura.I prezzi non sono comprensivi degli oneri relativi all’esportazione (dazi doganali, tassa di importazione etc), nonché dei costi di carico/scarico, trasporto e assicurazione, importi che rimangono a carico dell’Acquirente.

RIABIZ & PARTNERS S.R.L.si riserva il diritto di applicare dei sovrapprezzi per consegne in determinate aree geografiche e/o per ordinativi inferiori all’eventualequantitativo minimo.I prezzi, le quotazioni e gli sconti sono suscettibili di variazione senza obbligo di preavviso da parte di RIABIZ & PARTNERS S.R.L.

Tutte le proposte d’ordine ricevute dopo l’avvenuta modifica degli eventualiListini dei produttori, nonché le spedizioni programmate oltre i trenta giorni dalla comunicazione della variazione, sono soggetti ai nuovi prezzi.

Art. 6

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI E RECLAMI

L’Acquirente prende atto cheRIABIZ & PARTNERS S.R.L.è mero rivenditore di prodotti altrui e che il prodotto oggetto di specifica fornitura potrebbe variare cromaticamente da quello eventualmente visionato a catalogo del produttore o da quello campione fornito dal produttore medesimo: ciò fa sì che si possano riscontrare, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, leggere variazioni di dimensioni, piuttosto che di tonalità e/o porosità e/o lucentezza rispetto al campionario o tra diverse partite del medesimo prodotto, non essendo ciò vizio dello stesso, ma sua caratteristica tipica che non ne inficia la qualità.

I reclami di qualsiasi genere e le denunce di vizi apparenti, per essere valide dovranno essere fatte a mezzo posta elettronica certificata o per lettera raccomandata, in lingua italiana, direttamente alla sede della Venditrice, entro il termine perentorio di otto giorni dall’arrivo della merce.

In nessun caso potrà costituire valido reclamo la mancata piena rispondenza del colore del materiale/beni oggetto di fornitura rispetto a quanto rappresentato nei cataloghi forniti da RIABIZ & PARTNERS S.R.L.. I colori degli articoli rappresentati nelle immagini presenti sui Cataloghi, Listini prezzi, Sito Internet dei produttori/fornitoriindividuati dalla Venditrice, Riviste e quant’altro, sono puramente indicativi, come le immagini stesse devono intendersi come puramente indicative della produzione dei fornitori della Venditrice. Il Cliente prende atto che i fornitori di RIABIZ & PARTNERS S.R.L. si riservano di modificare, senza obbligo di preavviso alcuno, le caratteristiche tecniche ed estetiche della propria produzione in funzione della continua evoluzione delle tecniche di produzione e lavorazione della materia prima, garantendo in ogni caso la qualità del materiale fornito.

Eventuali modifiche al prodotto finale apportate da RIABIZ & PARTNERS S.R.L. rispetto agli eventuali esecutivi consegnati dall’Acquirente non potranno mai costituire oggetto di reclamo e/o di contestazione per pretese difformità dell’eseguito rispetto al progettato, facendo, per l’effetto, fede – a tal fine – unicamente gli elaborati grafici definitivi approvati dal Cliente.

Pervenuto il materiale a deposito dell’Acquirente esso si considera accettato e gradito dallo stesso con la firma della bolla di consegna, sia in relazione alla qualità che al numero dei pezzi ed accessori d’uso. La Venditrice non assume alcuna responsabilità per ammanchi od alterazione dei materiali dopo la consegna, qualunque ne sia la causa.

Il Cliente o suo delegato (per tale intendendosi anche il destinatario finale della merce) si impegna ad esaminare accuratamente la merce all’atto della consegna ed a rilevare per iscritto eventuali difformità o danni causati dal trasporto. Colli mancanti, danneggiati o manomessi dovranno essere tassativamente indicati sul DDT di consegna della merce prima della firma dello stesso da parte del destinatario, copia del quale dovrà essere prontamente inviata alla VenditriceRIABIZ & PARTNERS S.R.L. a pena di decadenza dei diritti dell’Acquirente entro e non oltre i 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla consegna. Non saranno accettate da RIABIZ & PARTNERS S.R.L.riserve generiche.

I reclami contro le evidenze di fattura dovranno essere fatti in ugual modo entro il termine perentorio di 8 (otto) giorni dall’arrivo della fattura, che verrà emessa entro il termine di legge o convenzionalmente pattuito tra le parti.

Eventuali difetti di conformità non individuabili a seguito della verifica della merce operata all’atto della consegna dovranno essere denunciati dall’Acquirente, a pena di decadenza, a mezzo comunicativa di posta elettronica certificata o lettera raccomandata, in lingua italianadirettamente alla sede della Venditriceprima dell’avvio della posa in opera e, comunque, entro il termine perentorio di 8 (otto) giornidal momento in cui la merce stessa gli è stata messa a disposizione.

Ogni altra forma di comunicativa dell’esistenza di vizi e/o difetti e/o mancanza di conformità della merce compravenduta non sarà idonea ad evitare la decadenza di legge se non effettuata nelle forme previste ai superiori commi.

Art. 7

GARANZIA DELLA VENDITRICE

L’acquirente accorderà alla Venditrice tutte le tolleranze d’uso sulle dimensioni e le tipologie accessorie. Nel caso la merce non potesse essere utilizzata per difetti di materiale o altro oggettivamente imputabili alla Venditrice, la stessa si obbliga a ripararla e/o sostituirla nel minor tempo possibile ovvero, in caso di impossibilità di riparazione e/o sostituzione del prodotto, procedere ad una riduzione del prezzo pagato, esclusi all’acquirente ogni altro diritto o pretesa per qualsiasi titolo. L’entità della riduzione del corrispettivo pagato dall’Acquirente a RIABIZ & PARTNERS S.R.L. non potrà mai superare il 50% del prezzo effettivamente pagato per il prodotto in contestazione ed in ogni caso la determinazione della riduzione sarà rimessa a valutazione di tecnici terzi designati da RIABIZ & PARTNERS S.R.L.

RIABIZ & PARTNERS S.R.L. non presta alcuna garanzia circa la compatibilità dei prodotti da essa venduti con altri prodotti utilizzati dall’Acquirente e/o Cliente finale, né presta alcuna garanzia circa l’idoneità dei prodotti per l’uso specifico voluto dal Cliente finale dell’Acquirente e/o dall’Acquirente medesimo.

La Venditrice non risponde per danni ai beni oggetto di fornitura derivanti da negligenza e/o mancato rispetto delle istruzioni d’uso e/o manutenzione da parte dell’Acquirente e/o di terzi.

L’autorizzazione all’invio di merce in sostituzione a titolo di garanzia deve intendersi sempre condizionata all’effettiva verifica da parte di RIABIZ & PARTNERS S.R.L. della fondatezza delle contestazioni del Cliente: lo stesso sarà tenuto al previo pagamento della merce ordinata in sostituzione, salva la successiva procedura di accredito di cui infra.

L’eventuale accredito avrà corso solo dopo che la Venditrice avrà autorizzato il ritiro, ricevuto di ritorno la merce contestata e verificate le causali del reclamo stesso. Qualora dall’analisi del materiale/prodotto reso le causali del reclamo non fossero imputabili alla Venditrice, l’acquirente non avrà diritto ad alcun accredito. Tutti gli articoli forniti dalla Venditrice sono garantiti, salvo quanto meglio specificato al superiore art. 6, per qualità e lavorazioni a regola d’arte per 12 mesi dalla data di consegna. Non saranno riconosciuti eventuali costi di riparazione eseguiti da terzi senza specifica autorizzazione scritta della Venditrice.

Se incaricata la Venditrice anche della posa/montaggio del prodotto fornito, la stessa presta garanzia annuale di regolare esecuzione, rimanendo onere del committente garantire la perfetta planarità delle superfici d’appoggio e/o, comunque, la perfetta conformità degli ambienti al progetto depositato presso la P.A. competente, in difetto della qual planarità e/o conformità non potrà esser contestato a RIABIZ & PARTNERS S.R.L. alcunché.

Art. 8

MODALITÀ DI PAGAMENTO, IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA

I pagamenti dovranno essere effettuati entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della fattura, (quanto al 30%, a titolo d’acconto al momento del ricevimento della conferma d’ordine e quanto al residuo saldo, all’atto della consegna della merce con le modalità indicate dalla Venditrice nella conferma d’ordine), salvo diversi accordi scritti tra le parti. Qualora i beni oggetto di fornitura siano realizzati su misura, i pagamenti dovranno essere effettuati, quanto al 50% a titolo di acconto al momento del ricevimento della conferma d’ordine e quanto al residuo saldo, almeno 7 giorni prima della data prevista per la spedizione della merce.

Salva diversa indicazione della Venditrice, avranno efficacia liberatoria esclusivamente i pagamenti fatti direttamente presso alla sede della Venditrice e gli eventuali ritardi saranno soggetti agli interessi di legge secondo la misura prevista dalD.Lgs 231/02, ovvero al saggio legale maggiorato di due punti percentuali qualora la fornitura abbia ad eseguirsi nei confronti di un consumatore. La Venditrice si riserva la facoltà, in deroga all’art. 1193 C.C., di attribuire qualsiasi pagamento ai debiti più antichi, indipendentemente dall’eventuale diversa indicazione dell’Acquirente.

I termini e modalità di pagamento indicati nella conferma d’ordine e nella fattura si intendono perentori e tassativi e non si accettano condizioni difformi se non espressamente pattuite con la Venditrice.

Il mancato e/o ritardato e/o parziale pagamento anche di una sola rata costituisce, per espressa volontà delle parti, fattispecie di grave inadempimento contrattuale del Cliente ex art. 1455 c.c. e costituirà motivo di risoluzione ipso iure del contratto ex art. 1456 c.c. con facoltà in ogni caso per la Venditrice di sospendere le lavorazioni/forniture ancora da eseguirsi, anche se riferite ad altro contratto, restando convenuto che le somme sino a quel momento pagate sono di diritto trattenute dalla Venditrice a titolo di indennità, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

In caso di pagamento frazionato, fatta salva la facoltà di cui sopra, gli acconti verranno imputati prima a copertura dell’imposta sul valore aggiunto (qualora applicabile) e quindi all’imponibile del corrispettivo indicato in fattura.

I pagamenti non potranno mai essere sospesi, né ritardati – neppure in parte – per alcun titolo, ed è precluso all’Acquirente di sollevare qualsiasi contestazione prima di aver correttamente adempiuto all’obbligazione di pagamento. Non è ammessa compensazione con eventuali crediti vantati dall’Acquirente nei confronti di RIABIZ &PARTNERS S.R.L. se non previa autorizzazione scritta della Venditrice. Eventuali esenzioni o agevolazioni fiscali dovranno essere specificatamente e preventivamente comunicate dall’Acquirente all’atto dell’ordinativo, in caso contrario la Venditrice applicherà le normali aliquote di Legge.

Art. 9

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE

In caso di accordati pagamenti rateali, il mancato e/o ritardato pagamento, integrale e/o parziale, anche di una sola rata entro la tempistica convenuta, provocherà l’immediata decadenza dell’Acquirente dal beneficio del termine per le rate successive ex art. 1186 c.c. con facoltà per la Venditrice di esigere l’intero corrispettivo pattuito anche se relativo ad ordinativi diversi. Il rilascio di effetti bancari e, più in generale, di titoli di credito e gli eventuali accordi commerciali pattuiti tra le parti non costituiscono novazione dell’originaria obbligazione di pagamento.

Art. 10

INTERPRETAZIONE – MODIFICHE

Ogni richiamo ai listini prezzi, condizioni generali od altro materiale informativo di terzi fornito daRIABIZ & PARTNERS S.R.L. s’intende riferito ai documenti in vigore al momento del richiamo stesso, salvo non sia diversamente specificato.

Salvi i casi previsti dalle presenti condizioni generali, ogni modifica fatta dalle parti ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali dovrà essere effettuata per iscritto, a pena di nullità. La deroga ad una o più disposizioni delle presenti condizioni generali non deve interpretarsi estensivamente o per analogia e non implica volontà di disapplicare le condizioni generali nel loro insieme. L’eventuale inefficacia di una o più clausole del presente articolato non priva di efficacia l’articolato nel suo complesso che, salva l’inopponibilità della clausola invalidata, continuerà, per il resto a disciplinare i rapporti presenti e futuri tra le parti.

Art. 11

GIURISDIZIONE – LEGGE APPLICABILE – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Tutte le forniture ed i contratti conclusi sotto la vigenza delle presenti condizioni generali saranno regolate dalla Legge Italiana e devolute alla cognizione esclusiva del Giudice Italiano individuato secondo quanto riportato al successivo paragrafoe ciò, anche in espressa deroga pattizia ad ogni convenzione internazionale e/o regolamento UE dovesse regolare gli specifici rapporti tra le parti.

Per qualsiasi controversia relativa ad interpretazione, esecuzione, risoluzione dei contratti conclusi sotto la vigenza delle presenti condizioni generali, saranno esclusivamente competenti, secondo valore, il Giudice di Pace e/o il Tribunale di Pordenone, con espressa esclusione di tutti gli altri Fori alternativi e/o concorrenti previsti dagli artt. 18 e seguenti del c.p.c., anche se il pagamento sia convenuto a mezzo Ri.Ba o cambiale/i domiciliata/e presso il debitore e non potrà essere derogata neppure per chiamata in garanzia e per ragioni di connessione o comunione.

 

SEZIONE DEDICATA AI FORNITORI

RIABIZ & PARTNERS S.r.l.

Condizioni generali di fornitura

Versione n. 1/2018

Le presenti condizioni generali di contratto annullano e sostituiscono tutte le precedenti

Art. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Le presenti condizioni generali, reperibili e consultabili alla home page della RIABIZ & PARTNERS S.r.l. al seguente indirizzo web: URL:\\http:www.riabizandpartners.com, disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di fornitura tra le parti, salvo eventuali deroghe per il caso specifico puntualmente concordate per iscritto tra le stesse. Le eventuali deroghe alla presente disciplina concordate tra RIABIZ & PARTNERS S.r.l. ed il proprio Fornitore valgono solo per il singolo contratto di fornitura cui esse fanno riferimento e non privano di efficacia l’articolato nel suo complesso che continua dunque a disciplinare i rapporti presenti e futuri tra le parti, eccettuato quanto specificamente concordato per iscritto per il caso specifico. Con l’approvazione specifica ex art. 1341/1342 c.c. del presente articolo il Fornitore rinuncia ad avvalersi nei confronti di RIABIZ & PARTNERS S.r.l. delle proprie condizioni generali di contratto ed accetta che la preponente RIABIZ & PARTNERS S.r.l. medesima possa modificare unilateralmente il contenuto delle presenti condizioni generali a valere per tutti i rapporti contrattuali successivi con il medesimo Fornitore. Le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante del Contratto di Fornitura e suoi allegati. Nel caso di comunicative e/o documenti contrattuali redatti sia in lingua italiana che estera, le parti convengono che nel caso di dubbio circa l’esatto significato da attribuirsi secondo una lingua piuttosto che l’altra a determinati termini, locuzioni e/o frasi utilizzate dalle parti medesime, debba farsi esclusivo riferimento al significato da esse ricavabile secondo la lingua italiana, da intendersi, per l’effetto, come lingua prevalente ed elettiva.

Art. 2

OGGETTO DEL FORNITURA

2.1 Le prestazioni oggetto del contratto di fornitura sono quelle descritte nel preventivo elaborato dal Fornitore inviato e discusso con l’Fornitore e, salve emende, sottoscritto dalle parti. Il contenuto normativo dei rapporti tra le parti, salvo deroghe specifiche, sarà disciplinato dalle presenti condizioni generali.  Il fornitore dichiara di aver esaminato i luoghi in cui dovrà operare, di essere in possesso dei documenti tecnici ed amministrativi necessari per l’esecuzione del contratto, di averne recepito i contenuti e prescrizioni, nonché di aver elaborato il preventivo sulla base degli stessi.
2.2. Tutte le fasi lavorative del Fornitore dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un tecnico responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto dal Fornitore all’Fornitore che, oltre al PSC e al POS, qualora previsti, dovrà attenersi alle disposizioni ed agli ordini di servizio della eventuale Direzione di cantiere dell’Fornitore.
2.3 Le attrezzature che verranno impiegate nell’esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni ed alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia al momento dell’esecuzione delle prestazioni.
2.4 Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite con la massima diligenza, secondo elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla D.L., in conformità agli elaborati grafici ed descrittivi di progetto e secondo le istruzioni della eventuale Direzione di cantiere dell’Fornitore, nonché nella piena e incondizionata osservanza di tutti i patti e condizioni espressi nei documenti contrattuali. Il Fornitore si procurerà tutto il materiale e le attrezzature necessarie per l’esecuzione delle prestazioni, fatta eccezione per i materiali e le attrezzature indicati nel singolo preventivo. Qualora il Fornitore utilizzi materiale e/o attrezzatura messi a disposizione da RIABIZ & PARTNERS S.r.l. o da terzi egli dovrà farne un utilizzo con diligenza e ne sarà responsabile in caso di deterioramento o danni, anche a terzi, derivanti da un suo impiego improprio, rimanendo a suo carico ogni eventuale costo di riparazione o sostituzione. Delle operazioni di consegna e restituzione dei beni, qualora forniti dall’Fornitore o da terzi, saranno redatti appositi verbali.
2.5 Rimane a carico del Fornitore ogni altro onere accessorio per l’esecuzione delle lavorazioni, nonché di tutte le attività connesse, anche se non espressamente menzionate, necessarie per rendere completi, finiti e collaudabili i manufatti/le opere oggetto del contratto. L’Fornitore si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, qualora ritenesse ciò utile per una migliore organizzazione generale del lavoro o al fine del mantenimento dei programmi e delle tempistiche previste, di eseguire direttamente o di fare eseguire da terzi le suddette prestazioni, in forma completa o parziale, senza che ciò possa dare luogo a riserve o eccezioni da parte del Fornitore. Qualora l’Fornitore, a causa del ritardo rispetto alle tempistiche convenute imputabile al Fornitore, affidi in tutto o in parte l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a terze ditte o assuma altro personale, al Fornitore verranno addebitati i relativi costi, comprese le spese di trasferta. I lavori sono affidati in fornitura a forfait ovvero a misura con tetto massimo di spesa sulla base dei prezzi al netto di IVA indicati nel preventivo: i prezzi si devono intendere comunque completi di qualsiasi elemento tecnico ed esecuzione di opere, anche se mancanti nella descrizione di cui al preventivo elaborato dal fornitore, atto a garantire la perfetta funzionalità, idoneità, esecuzione a regola d’arte delle opere da realizzarsi e comunque di ogni attività necessaria al raggiungimento del risultato oggetto del contratto di fornitura. Il fornitore non potrà mai richiedere alcun compenso aggiuntivo per tutte quelle prestazioni che, pur non essendo espressamente elencate, sono essenziali per la corretta realizzazione delle opere oggetto di contratto, salvo espresse varianti essenziali richieste dalla RIABIZ & PARTNERS S.r.l. in corso d’opera. Il compenso spettante al Fornitore potrà, al contrario, essere diminuito con riferimento ai prezzi dell’offerta riferiti a prestazioni non effettivamente eseguite. L’Fornitore si riserva la facoltà di affidare nello stesso cantiere ad altre Ditte l’esecuzione di prestazioni specialistiche dello stesso tipo rispetto a quelle oggetto del contratto, senza che ciò possa costituire in alcun modo un valido motivo di risoluzione dello stesso, di richiesta di danni o di maggiori compensi da parte dell’Fornitore.

Art. 3

OBBLIGHI, ONERI E DIVIETI DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna ad eseguire tutte le attività oggetto del contratto di fornitura con la massima diligenza, in conformità alle norme, ai regolamenti tecnici ed alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione infortuni, con particolare riferimento al D. Lgs 81/08, qualora applicabile. Sono a carico del fornitore i seguenti obblighi, oneri e divieti:
A) PER L’OPERATIVITÀ SUL CANTIERE
1)  Il fornitore dovrà provvedere alla cura e alla custodia delle attrezzature e di tutti i materiali ed arredi portati in cantiere fino al termine delle lavorazioni di competenza e comunque fino alla consegna delle opere all’Fornitore, sollevando quest’ultimo da qualsiasi responsabilità derivante dalla custodia degli stessi e rimanendo a carico del Fornitore ogni eventuale costo di riparazione e/o sostituzione. In caso di furto o danneggiamento delle attrezzature e/o del materiale, il Fornitore, ferma la sua esclusiva responsabilità, dovrà darne immediata notizia all’Fornitore, oltre a presentare denuncia alle competenti Autorità.
2) Il fornitore nell’esecuzione dei lavori dovrà impiegare esclusivamente personale specializzato, in numero necessario a soddisfare le esigenze dei lavori anche in base alle richieste formulate dall’Fornitore.
3) II fornitore dovrà approvvigionare il cantiere nei modi e nei termini idonei al rispetto delle tempistiche convenute.
4) Il fornitore dovrà scaricare i materiali e le attrezzature dai mezzi di trasporto, nonché movimentarli e stoccarli all’interno del cantiere lungo i percorsi e nei siti indicati al riguardo dal Piano Operativo di Sicurezza, qualora previsto, ed eventualmente individuati dalla D.L. della Committente principale. I pallet, i materiali di imballo, le rimanenze, nonché l’attrezzatura devono essere accatastati in maniera ordinata in modo tale da ridurre il più possibile la cubatura e devono, altresì, essere adeguatamente protetti con imballi in modo tale da evitare deterioramenti o smarrimenti al momento del ritiro e della successiva riconsegna allo spedizioniere.
5) II fornitore dovrà provvedere alle spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio per il proprio personale impiegato in cantiere, nonché alla fornitura dei materiali di consumo occorrenti per la realizzazione delle opere.
6) Al momento dell’ingresso in cantiere, i dipendenti del Fornitore, dovranno esibire a chi di competenza copia della propria Carta d’Identità o del permesso di soggiorno nel caso di lavoratori extra-comunitari. Qualora i suddetti documenti non fossero esibiti, l’accesso al cantiere potrebbe essere negato. Nell’eventualità in cui venissero scoperti all’interno del cantiere dei lavoranti entrati abusivamente, gli stessi potranno esser immediatamente allontanati, con l’irrogazione di una sanzione all’impresa subappaltatrice secondo quanto previsto al successivo punto E2).
7) II Fornitore dovrà consegnare all’Fornitore, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori, la dichiarazione riportante le generalità complete del proprio personale che opera in cantiere, nonché, ad opere ultimate, per ciascun lavoratore il numero di ore lavorative effettivamente prestate.
8) II Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni con la massima diligenza, con l’utilizzo di manodopera specializzata e di mezzi adeguati, nel pieno rispetto delle prescrizioni progettuali, degli elaborati tecnici e dei particolari esecutivi che il fornitore dichiara di conoscere. Il fornitore si impegna, nell’esecuzione delle prestazioni, a rispettare le leggi, i regolamenti e più in generale tutte le norme vigenti in materia. Nell’eventualità in cui si dovessero riscontrare delle discordanze tra la descrizione delle opere e quanto riportato negli elaborati grafici, o non fossero stati presi in considerazione dei dettagli necessari alla realizzazione delle stesse, il fornitore dovrà sottoporre il problema all’Fornitore onde ottenere i chiarimenti necessari per l’esecuzione delle prestazioni. In nessun caso il fornitore potrà eseguire di propria iniziativa delle opere non ordinate o comunque non espressamente approvate dall’Fornitore, né apportare alcuna modifica o variante agli elaborati progettuali senza la preventiva autorizzazione dell’Fornitore. Il Fornitore, ai fini dell’esecuzione delle proprie prestazioni, non potrà per nessuno motivo prendere di sua iniziativa contatti diretti con il Committente Principale e dovrà dare immediato avviso all’Fornitore quando il Committente Principale dovesse recarsi in cantiere e comunque dovrà riferire a RIABIZ & PARTNERS S.r.l. ogni eventuale comunicazione del Committente Principale.
9) II fornitore dovrà eseguire in contraddittorio con il Responsabile di Cantiere dell’Fornitore, qualora designato, piuttosto che con l’Fornitore medesimo e/o la D.L. nominata dal Committente Principale tutte le verifiche, i rilievi, le misurazioni ed i controlli che si rendessero necessari dall’inizio dei lavori fino al superamento del collaudo definitivo. Nell’eventualità in cui tali operazioni fossero eseguite unilateralmente dal Fornitore, le stesse non avranno alcun valore, e ciò in particolare ai fini di quanto stabilito dal successivo art. 6 delle presenti condizioni generali.
10) Il Fornitore dovrà adempiere a tutte le prescrizioni della Direzione Lavori per dar modo all’Fornitore di ottenere, a lavori ultimati, la certificazione attestante la corretta e regolare realizzazione delle opere oggetto del presente fornitura.
11) II fornitore dovrà provvedere in via autonoma, qualora detto obbligo non faccia capo al Committente Principale ovvero all’Fornitore, all’approvvigionamento dell’energia elettrica lui necessaria per l’esecuzione delle opere ed a tal fine dovrà provvedere anche alla realizzazione dei collegamenti necessari per l’utilizzo della stessa. In caso di utilizzo di generatori all’interno del cantiere, il fornitore dovrà far evacuare dallo stesso i gas di scarico prodotti mediante opportune canalizzazioni. II fornitore dovrà provvedere ai collegamenti idrici, necessari al suo approvvigionamento, realizzando i collegamenti dai punti fissi di fornitura ai luoghi finali di utilizzo.
12) Il Fornitore è tenuto a fornire il personale, i macchinari e le attrezzature necessari per la verifica delle opere realizzate in fase di collaudo.
13) II Fornitore dovrà partecipare alle riunioni tecniche convocate dall’Fornitore sia prima che durante i lavori.
14) Il Fornitore dovrà consegnare all’Fornitore le campionature, la documentazione tecnica, le dichiarazioni e le certificazioni ecc. relative a tutti i materiali da questi utilizzati per la realizzazione delle opere oggetto del contratto di fornitura prima dell’inizio dei lavori e con l’anticipo necessario alla verifica e all’approvazione degli stessi. L’eventuale inosservanza di tale obbligo sarà comunicata per iscritto e sanzionata come previsto dal successivo punto E4).
15) II Fornitore dovrà provvedere alla “manutenzione gratuita” delle opere realizzate fino al superamento del collaudo definitivo. Durante tale periodo e comunque per tutta la durata delle lavorazioni e sino a collaudo definitivo, il fornitore dovrà eliminare, a propria cura e spese, qualunque vizio e/o difformità riscontrati sulle opere realizzate, indennizzando l’Fornitore per ogni danno o spesa sostenuta in conseguenza a fatti attribuibili a detta difformità e/o vizio.
16) Il Fornitore dovrà provvedere alla manutenzione delle opere realizzate anche nei casi in cui i guasti o i danneggiamenti alle stesse siano conseguenti a causa di forza maggiore, ad un uso improprio delle medesime e/o comunque derivino da fatti non imputabili all’Fornitore. Nell’eventualità in cui, per motivi connessi alla logistica di cantiere, il fornitore non riesca oggettivamente ad eseguire i suddetti interventi di manutenzione, l’Fornitore potrà farsi direttamente carico dell’esecuzione degli stessi, deducendo il costo degli interventi effettuati dalle somme dovute al Fornitore. Il costo degli interventi eseguiti sarà valutato sulla base dei prezzi esistenti al tempo in cui gli stessi saranno realizzati.
17) Il Fornitore non potrà affiggere alcun tipo di cartello che pubblicizzi il proprio marchio e/o comunque i propri segni distintivi in tutta l’area del cantiere compresa l’eventuale recinzione che lo delimita, salvo espressa autorizzazione scritta dell’Fornitore, che verrà rilasciata nel rispetto delle norme sulle pubbliche affissioni.
B) PER LA SICUREZZA E L’IGIENE DEL CANTIERE
1) II fornitore dovrà attuare quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, qualora previsto, e nei successivi eventuali adeguamenti richiesti durante l’esecuzione dei lavori. Nell’eventualità in cui venissero riscontrate ed accertate da parte del Fornitore delle inosservanze alle regole prescritte in tema di prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro, le stesse saranno verbalizzate dal Coordinatore per la Sicurezza in Fase Esecutiva, qualora nominato, anche su segnalazione dell’Fornitore. A seguito di tale segnalazione l’Fornitore provvederà a diffidare il Fornitore a ripristinare la sicurezza in cantiere, riservandosi la facoltà di allontanare lo stesso dal cantiere fino all’avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza. Alla terza segnalazione, l’Fornitore si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 25 delle presenti Condizioni Generali, allontanando definitivamente il Fornitore dal cantiere. In tale eventualità il Fornitore sarà comunque sanzionato come previsto dal successivo punto E3).
2) II fornitore, durante l’esecuzione dei lavori, dovrà provvedere alla pulizia della propria area di lavoro, secondo le indicazioni fornite dall’Fornitore, provvedendo in particolar modo alla costante raccolta di sfridi, imballi e scarti delle lavorazioni eseguite e al relativo trasporto e smaltimento. Nel caso d’inadempimento, l’Fornitore inviterà il Fornitore ad adempiere con diffida scritta, ed in caso di ulteriore inadempienza potrà sostituirsi allo stesso senza ulteriore avviso con i mezzi che riterrà più opportuni addebitandogli i costi sostenuti come previsto dal successivo punto E1) e sanzionandolo, come previsto dal successivo punto E5).
4) Il fornitore dovrà consegnare con congruo anticipo, e comunque almeno 10 (dieci giorni) prima dell’inizio dei lavori all’Fornitore copia di tutta la documentazione obbligatoria per la sicurezza e la prevenzione (libro unico del lavoro, iscrizione alla camera di commercio, registro infortuni, registro visite mediche degli operai, DURC, D.P.I ecc.).
5) Il fornitore, per un periodo di 5 anni dall’ultimazione delle lavorazioni, si obbliga a non avviare trattative e/o concludere contratti, direttamente o indirettamente, con il Committente principale, che abbiano ad oggetto l’esecuzione di prestazioni analoghe a quelle oggetto del contratto di fornitura.
C) PER IL TRATTAMENTO DEI LAVORATORI DIPENDENTI
1) Il fornitore dovrà garantire ai propri dipendenti, adibiti all’esecuzione delle prestazioni, un trattamento retributivo, contributivo e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di categoria e, nel rispetto delle normative per l’assistenza sanitaria, il versamento dei contributi previdenziali obbligatori secondo la normativa vigente.
2) II fornitore dovrà assicurare i propri lavoratori impiegati in cantiere contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ottemperando a tutto quanto previsto al riguardo dalle norme vigenti. Nell’eventualità in cui l’Fornitore avesse notizia di un inadempimento in tal senso o gli fosse notificata da qualunque istituto una richiesta di regolarizzazione in tal senso e/o per quanto previsto dal precedente punto 1), l’Fornitore, ferma restando l’applicabilità del successivo art. 25 delle presenti Condizioni Generali, avrà diritto di sospendere sia i lavori appaltati, sia i pagamenti in corso, per un ammontare pari a quello eventualmente necessario per la regolarizzazione degli oneri assicurativi, previdenziali e retributivi fino al positivo accertamento dell’assolvimento degli obblighi del fornitore ovvero alla definizione della eventuale vertenza insorta. In caso di mancato spontaneo adempimento da parte del fornitore, l’Fornitore si potrà sostituire allo stesso nell’assoluzione degli obblighi e nella definizione della vertenza con espressa facoltà di utilizzare a tale scopo ogni credito vantato dal fornitore nei confronti dell’Fornitore ivi comprese le trattenute di garanzia per la regolarità delle opere.
D) PER LA COPERTURA DEI RISCHI E LA DOCUMENTAZIONE TECNICA OBBLIGATORIA
II fornitore, alla firma del contratto di fornitura, dovrà consegnare copia della polizza R.C.T./R.C.O. per l’assicurazione della propria attività e la relativa appendice di vigenza della stessa polizza per tutta la durata del cantiere sottoscritta dall’agenzia che ha rilasciato la polizza. Con l’accettazione delle presenti condizioni generali di contratto il fornitore autorizza espressamente, anche ai fini di cui all’art. 1917, comma II, c.c., la propria assicurazione per la R.C.T./R.C.O. a pagare l’indennizzo dovuto direttamente al danneggiato qualora coincidente con l’Fornitore ed, in ogni caso, surroga quest’ultimo nei diritti del fornitore verso la propria Assicurazione R.C.T.
E) ONERI
1) sono a carico del fornitore tutti gli oneri sostenuti dall’Fornitore per adempiere in sua vece a quegli obblighi per i quali il primo risulti inadempiente, nonostante i solleciti effettuati. L’Fornitore avrà la facoltà di trattenere e compensare tutti i costi sostenuti, le sanzioni e le penali irrogate sui pagamenti dovuti al fornitore.
2) in caso di inosservanza di quanto previsto al punto A6) (ingressi abusivi del personale) il fornitore sarà sanzionato con l’addebito di € 1.000,00 per ogni persona entrata abusivamente in cantiere. Tale somma verrà trattenuta secondo le modalità stabilite al punto E1).
3) in caso di inosservanza di quanto previsto al punto B1) (attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento), qualora previsto, il fornitore sarà sanzionato con l’addebito di € 400,00 in caso di prima inadempienza, di € 800,00 in caso di seconda inadempienza e di € 1.200,00 in caso di terza inadempienza da trattenersi con le modalità stabilite dal punto E1).
4) in caso di inosservanza di quanto previsto al punto A14) (consegna documentazione) il fornitore sarà sanzionato con l’addebito di € 400,00 per ogni singola inadempienza, da trattenersi con le modalità stabilite dal punto E1).
5) in caso di inosservanza di quanto previsto al punto B2) (pulizia delle aree di lavoro) il fornitore sarà sanzionato con l’addebito di € 500,00 per la prima diffida inviata a seguito dell’inadempienza e con l’addebito di € 1.000,00 per ogni singola inadempienza successiva alla diffida inviata. Tali addebiti verranno trattenuti con le modalità stabilite dal punto E1).

Art. 4

OSSERVANZA NORME REGOLANTI L’FORNITURA PRINCIPALE

Il fornitore accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l’esecuzione dei lavori nel rapporto tra l’Fornitore ed il Committente Principale, con particolare riferimento agli elaborati di progetto posti a base del contratto d’fornitura, incluse tavole grafiche e capitolato d’oneri e si impegna ad osservare le norme dettate da tutti i citati documenti tecnici ed amministrativi che dichiara di ben conoscere, obbligandosi ad assumere nei confronti dell’Fornitore ogni onere ed incombenza posti a carico di quest’ultimo dalle norme di legge e da quelle del progetto descrittivo delle opere da realizzarsi in forza del contratto di fornitura.

Art. 5

CORRISPETTIVO

Il corrispettivo pattuito nel contratto di fornitura è proposto ed accettato dal fornitore nella più completa ed approfondita conoscenza della quantità e del tipo di lavoro da svolgere, avendo egli esaminato i dettagli e gli elaborati di progetto ed avendo eseguito un sopralluogo prendendo cognizione diretta delle condizioni dei luoghi nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, quali ubicazione, vie d’accesso, condizioni ambientali, difficoltà, impedimenti, oneri e rischi tutti inerenti i servizi di cui trattasi, ivi compreso, qualora previsto, quanto disposto dal Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) redatto dal Committente Principale, nonché i costi della sicurezza,  il P.O.S. e tutte le circostanze che possano, direttamente od indirettamente, avere influenza sull’esecuzione delle prestazioni e sui relativi costi di cui il fornitore ha tenuto in debito conto nella determinazione del corrispettivo convenuto.  In ragione di ciò il fornitore rinuncia a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare anche da errata valutazione delle qualità, delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguirsi e dichiara di impegnarsi a rispettare tutto quanto previsto e prescritto nella documentazione sopra menzionata, sollevando l’Fornitore da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal mancato rispetto anche parziale delle prescrizioni ivi contenute.

Art. 6

PAGAMENTI – INTERESSI

In occasione di ciascun pagamento convenuto, il Fornitore dovrà dare dimostrazione di aver adempiuto al versamento di quanto dovuto per retribuzioni e relativi contributi in favore degli Enti previdenziali ed assicurativi, con riferimento ai dipendenti impiegati per l’esecuzione delle prestazioni del contratto, garantendo ogni migliore collaborazione al fine di far periodicamente acquisire all’Fornitore i certificati di adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi. In difetto, il pagamento verrà sospeso, senza maturazione di interessi, sino all’avvenuto adempimento di quanto sopra da parte del fornitore e sarà posto a garanzia dell’adempimento medesimo. L’eseguito pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo al fornitore non costituisce accettazione dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati. In caso di ritardo nei pagamenti, decorreranno, automaticamente e senza necessità di messa in mora, interessi al saggio previsto dal D.Lgs 231/2002.

Art. 7

RITENUTE A GARANZIA

A fronte dell’emissione di ogni fattura, l’Fornitore effettuerà una trattenuta pari al 10% dell’importo imponibile esposto in fattura. La trattenuta, il cui importo è infruttifero, può essere sostituita dal fornitore da polizza fideiussoria di gradimento dell’fornitore con escussione a prima richiesta di pari importo, rilasciata da primario istituto assicurativo e posta a garanzia della buona esecuzione dei lavori e della corretta e completa osservanza delle norme del contratto, nessuna esclusa. L’importo delle ritenute o le eventuali polizze fideiussorie sostitutive, saranno svincolate entro 60 giorni dal positivo superamento del collaudo finale delle opere di competenza del fornitore. La garanzia sarà pagata mediante bonifico bancario dal positivo superamento del collaudo finale delle opere di competenza del fornitore. Il fornitore non potrà pretendere il pagamento delle trattenute o lo svincolo delle polizze fideiussorie sostitutive, se non fornirà prova totale e definitiva dell’esatto adempimento degli obblighi retributivi e degli oneri di cui al contratto, ivi compresi quelli contributivi posti a suo carico dalle leggi sulle Assicurazioni obbligatorie.

Art. 8

REVISIONE DEI PREZZI

Il corrispettivo convenuto resterà fisso ed invariabile per tutta la durata dei lavori e non verrà, quindi, assoggettato a revisione alcuna, con espressa rinuncia da parte del fornitore al disposto dell’art. 1664 c.c., in quanto, tra l’altro, il prezzo concordato già compensa eventuali aumenti dei costi sia dei materiali sia della manodopera, anche nella misura superiore al decimo.

Art. 9

SORVEGLIANZA DEI LAVORI

Il fornitore deve attenersi alle disposizioni della Direzione Lavori della Committente nonché del Direttore di Cantiere dell’Fornitore, qualora designato, con ciò non intendendosi limitare le facoltà organizzative del Fornitore, né le sue responsabilità. Il Fornitore riconosce il potere di verifica dell’esecuzione dei lavori da parte dell’Fornitore sia in corso d’opera sia a lavori ultimati.

Art. 10

TEMPI DI ESECUZIONE – GARANZIE DEL FORNITORE

10.1.La consegna delle opere dovrà avvenire inderogabilmente entro il termine indicato a contratto che deve intendersi sempre perentorio ed essenziale nell’interesse dell’Fornitore. Sarà a carico del fornitore ogni eventuale onere e spesa derivante dal ritardo nell’esecuzione delle prestazioni. L’Fornitore si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e previa comunicazione a mezzo fax o altro mezzo equipollente con 2 (due) giorni di anticipo, di eseguire direttamente, o di far eseguire a terzi, parte delle lavorazioni al fine dei rispetto dei tempi programmati, senza che ciò possa dar luogo a eccezioni da parte del Fornitore.
10.2 Sull’eseguito il fornitore riconosce all’fornitore, oltre alla garanzia ex art. 1669 c.c. qualora applicabile, un periodo convenzionale di garanzia pari ad anni 4 da esercitarsi negli stessi contenuti e modi di cui all’art. 1667 e 1668 c.c.

Art. 11

PENALITÀ

Per ogni giorno solare di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni e nella consegna delle opere, verrà applicata una penale a carico del fornitore di Euro …………….. (euro …………./00), che verrà trattenuta sui pagamenti a scadere. All’Fornitore competerà, comunque, il maggior danno eventualmente subito e rimarrà salva l’eventuale risoluzione del contratto per colpa del fornitore medesimo.

Art. 12

VERIFICA DEI LAVORI

12.1 L’Fornitore si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento l’avanzamento dei lavori ai sensi dell’art. 1662 del Cod. Civ. e di fissare un congruo termine per il recupero dell’eventuale ritardo del Fornitore, qualora l’avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nel cronoprogramma. La verifica finale dei lavori sarà effettuata dall’Fornitore eventualmente coadiuvato dalla D.L. del Committente Principale, dopo la loro ultimazione, dandone preavviso al fornitore. L’elenco degli eventuali vizi o difetti da eliminare verranno comunicati al fornitore per iscritto con invito ad eliminarli entro il termine indicato dall’Fornitore. L’accettazione definitiva delle opere avverrà soltanto dopo il collaudo positivo effettuato da parte del Committente Principale.
12.2 Qualora il fornitore, entro i termini pattuiti, non provveda a sua cura e spese ad eliminare le anomalie esecutive riscontrate, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l’esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati, l’Fornitore, anche senza alcuna diffida e/o avviso, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà facoltà di rivolgersi a terze imprese rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al fornitore, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni maggiore danno. L’eventuale presa in consegna anticipata dell’opera da parte dell’Fornitore, rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo finale del Committente Principale, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell’opera stessa.

Art. 13

SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il fornitore non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni o successive riprese dei lavori che venissero disposte dall’Fornitore per sopravvenute esigenze di carattere tecnico produttivo e/o di priorità ovvero di coordinamento con altra impresa cui è affidata la parziale esecuzione delle prestazioni e, soprattutto, in dipendenza dell’esercizio della facoltà di sospensione del Committente Principale. Il fornitore non potrà, quindi, avanzare richieste di compensi per alcun titolo o ragione in dipendenza delle sospensioni anzidette.

Art. 14

DIVIETO DI FORNITURA E DI CESSIONE DEL CREDITO

Il fornitore non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le prestazioni oggetto del contratto se non previo consenso scritto e previa verifica delle condizioni di legge da parte dell’Fornitore. E’ vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, se non autorizzata espressamente per iscritto dall’Fornitore. In caso di inosservanza di tali divieti, il contratto si intenderà risolto ipso iure per fatto e colpa del fornitore, impregiudicato il diritto dell’Fornitore al risarcimento dei danni.

Art. 15

CUSTODIA DEL CANTIERE

Fino all’effettiva consegna delle opere, il fornitore è tenuto a provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere.

Art. 16

DIVIETO DI VARIAZIONI E DI ADDIZIONI DEL FORNITORE

Il fornitore non può introdurre variazioni ovvero addizioni ai lavori; ha però l’onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate, espressamente o anche per iscritto, dall’Fornitore, in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dal Committente Principale.

Art. 17

VARIANTI

17.1 E’ facoltà dell’Fornitore introdurre qualsiasi modifica al progetto ed alla descrizione delle opere appaltate. Eventuali varianti dovute alla risoluzione di problemi tecnici ed eventuali soluzioni progettuali differenti, sorte a seguito delle progettazioni esecutive e non contemplate negli elaborati tecnici, non sono da intendersi quali varianti. Qualora si rendessero necessarie varianti, tali da comportare un aumento del costo dei lavori, il Fornitore e RIABIZ & PARTNERS S.r.l. concorderanno preventivamente i nuovi prezzi che, in ogni caso, dovranno essere conformi a quelli del contratto e di normale concorrenza.
17.2 I corrispettivi delle eventuali varianti “a forfait” e/o a misura, concordati fra Fornitore e Fornitore saranno contabilizzati e pagati a parte. Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva definizione del relativo corrispettivo, si intenderanno compresi nelle prestazioni già concordate in precedenza e non saranno riconosciuti al fornitore. Non sono considerate varianti in corso d’opera le eventuali integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento, qualora previsto, richieste al fornitore, nonché gli eventuali adeguamenti al piano di sicurezza e coordinamento, qualora previsto, predisposte dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

Art. 18

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DELL’AMBIENTE DI LAVORO

Il fornitore dovrà curare l’attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giusta le vigenti norme di legge ed a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa escluso ogni intervento o suggerimento da parte dell’Fornitore. Il fornitore dovrà esaminare, prima del loro impiego, tutte le macchine, attrezzature e materiali eventualmente messi a disposizione dall’Fornitore o da terzi ed agli apprestamenti antinfortunistici in genere, e, qualora non abbia sollevato per iscritto alcuna contestazione in merito, si assumerà ogni responsabilità circa l’idoneità delle macchine e delle attrezzature e le qualità dei materiali. L’Fornitore resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori concessi in fornitura, che farà capo, quindi, al solo fornitore. Per quanto attiene all’igiene e all’ambiente di lavoro, il fornitore darà attuazione, per la parte di propria competenza, alle vigenti norme di legge, nonché ai contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali.

Art. 19

OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE

Nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte dell’Fornitore, così come in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le parti, il fornitore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d’urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell’area ove debba essere realizzata l’opera oggetto del presente contratto di fornitura. Pertanto, in caso di risoluzione o di recesso dal contratto, l’Fornitore avrà innanzitutto la facoltà di fare sgomberare il cantiere da mezzi d’opera e/o beni del Fornitore ed ottenere la libera disponibilità dei luoghi per il proseguimento dei lavori o l’utilizzo dell’opera da parte del Committente Principale, e solo di seguito si esamineranno le poste contenziose tra le parti.

Art. 20

DANNI

Il fornitore assume la responsabilità delle opere realizzate ed in corso di realizzazione fino al collaudo definitivo, restando, in ogni caso, a carico dello stesso la responsabilità prevista dagli artt. 1667 e ss. del codice civile e/o le maggiori garanzie previste dal superiore art. 10 e/o quelle, ulteriori, previste contrattualmente per il singolo fornitura. II fornitore risponderà di ogni danno arrecato ad attrezzature ed ogni altra cosa. La responsabilità del fornitore per eventuali danni alle opere ultimate o in corso di realizzazione è esclusa solo se sia provato che i danni medesimi dipendono da cause imputabili al Committente Principale, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l’obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni. Il fornitore dovrà essere in grado, in ogni circostanza, di provare di aver adottato ogni cautela necessaria per evitare l’evento dannoso. Eventuali irregolarità e difformità rispetto alle prescrizioni del contratto e degli elaborati tecnici e disegni esecutivi che venissero accertate da una delle parti dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all’altra parte e da quest’ultima eliminate nei tempi tecnici minimi necessari a propria cura e spese.

Art. 21

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

21.1 Ferma restando l’applicazione degli artt. 1453 e 1454 del c.c., è in facoltà dell’Fornitore risolvere il presente contratto dietro semplice comunicazione al fornitore ai sensi dell’art. 1456 codice civile in tutti i casi specificamente previsti dalle presenti Condizioni Generali, nonché:
a) quando il fornitore si renda colpevole di frode e negligenza grave;
b) quando per negligenza del fornitore o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni pattuite nel contratto di fornitura e/o previste nelle presenti Condizioni Generali, l’avanzamento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato dal programma ovvero per rispettare il programma rischi di risultare compromessa la buona riuscita dell’opera;
c) quando il fornitore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l’esecuzione delle opere;
d) qualora il Committente Principale revochi il gradimento del fornitore al contratto;
e) in caso di inaffidabilità economica, finanziaria e/o tecnica del Fornitore all’esecuzione delle prestazioni, accertata anche a seguito di altri rapporti contestuali o precedenti;
f) gravi violazioni delle disposizioni in materia di lavoro e di sicurezza;
g) cessione del credito o del contratto;
21.2 Nel caso di risoluzione spetterà al fornitore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l’Fornitore dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all’inadempienza o alla negligenza del fornitore. All’atto della risoluzione, il fornitore è obbligato, ogni eccezione rimossa, all’immediata riconsegna dei materiali e delle attrezzature, nonché delle opere nello stato in cui si trovano.

Art. 22

SOPRALLUOGHI

Durante l’esecuzione delle prestazioni potranno essere effettuati dei sopralluoghi per accertare la natura e la qualità delle opere realizzate o in corso di realizzazione. Al termine del sopralluogo sarà redatto un verbale di constatazione dello stato riscontrato, sottoscritto dal fornitore (o dal suo rappresentante) e dal Responsabile di Cantiere dell’Fornitore, qualora designato, piuttosto che dall’Fornitore medesimo e/o dalla D.L. nominata dal Committente Principale.

Art. 23

VERIFICA FINALE DELLE OPERE REALIZZATE

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1665 codice civile, scopo della verifica finale è accertare, in contraddittorio tra l’Fornitore e il fornitore, che le opere siano state realizzate a regola d’arte secondo le prescrizioni contrattuali. L’inizio delle operazioni di verifica verrà comunicato in forma scritta dall’Fornitore al fornitore con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio. Osservata detta formalità, le operazioni potranno svolgersi anche in assenza del fornitore. Entro il giorno successivo dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale. Qualora l’esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà la consegna delle opere con contestuale sua accettazione. Qualora risulti necessario porre in essere ulteriori interventi secondo le prescrizioni contrattuali, nel verbale si stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere ultimati nonché le modalità per la loro successiva verifica. Ove il fornitore non provveda agli interventi anzidetti entro i termini concessi, è in facoltà dell’Fornitore, constatata la circostanza, fare eseguire detti interventi a terzi addebitandone l’onere al fornitore.

Art. 24

RECESSO DAL CONTRATTO

È facoltà dell’Fornitore recedere ad nutum dal contratto ai sensi dell’art. 1671 c.c. a mezzo di semplice comunicazione con raccomandata A.R. o pec. Il recesso di RIABIZ & PARTNERS dal rapporto di fornitura, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 codice civile, legittimerà il fornitore al solo riconoscimento della sola parte di opere regolarmente eseguite e delle spese sostenute per l’acquisto del materiale, escluso espressamente il mancato guadagno patito in dipendenza del recesso della RIABIZ & PARTNERS S.r.l.

Art. 25

CLAUSOLA SOSPENSIVA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DEL COMMITTENTE PRINCIPALE

L’efficacia del contratto di fornitura è soggetta alla condizione sospensiva dell’autorizzazione da parte del Committente Principale, con espresso divieto per il fornitore di iniziare l’esecuzione delle prestazioni fino al conseguimento della medesima. Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, anche in corso d’opera, il contratto deve intendersi risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia giudiziale, o diffida, dietro semplice comunicazione scritta dell’Fornitore e senza che il fornitore possa avanzare richiesta di compenso e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo e/o ragione.

Art.26

RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE LEGGI IN MATERIA – INTERPRETAZIONE E MODIFICHE

26.1 Per quanto non espressamente previsto o derogato dal presente contratto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e segg. del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili in materia di fornitura privato escluso, indipendentemente, dalla qualifica soggettiva e consistenza oggettiva del fornitore l’applicabilità delle norme di cui agli art. 2222 e ss. codice civile. Ogni richiamo alle condizioni generali o altro materiale informativo di RIABIZ & PARTNERS S.r.l. s’intende riferito ai documenti in vigore al momento del richiamo stesso, salvo non sia diversamente specificato.
26.2 Salvi i casi previsti dalle presenti Condizioni Generali, ogni modifica fatta dalle parti ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali, dovrà essere effettuata per iscritto, a pena di nullità.
26.3 La deroga ad una o più disposizioni delle presenti condizioni generali non deve interpretarsi estensivamente o per analogia e non implica volontà di disapplicare le condizioni generali nel loro insieme. L’eventuale inefficacia di una o più clausole del presente articolato, non priva di efficacia l’articolato nel suo complesso che, salva l’inopponibilità della clausola invalida, continuerà, per il resto, a disciplinare i rapporti presenti e futuri tra le parti.

Art. 27

GIURISDIZIONE – LEGGE APPLICABILE – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

27.1 Tutte le prestazioni ed i contratti conclusi sotto la vigenza delle presenti condizioni generali saranno regolate dalla Legge Italiana e devolute alla cognizione esclusiva del Giudice Italiano individuato secondo quanto riportato al successivo paragrafo e ciò, anche in espressa deroga pattizia ad ogni convenzione internazionale e/o regolamento UE dovesse regolare gli specifici rapporti tra le parti.
27.2 Per qualsiasi controversia relativa ad interpretazione, esecuzione, risoluzione dei contratti conclusi sotto la vigenza delle presenti condizioni generali, saranno esclusivamente competenti, secondo valore, il Giudice di Pace e/o il Tribunale di Pordenone, con espressa esclusione di tutti gli altri Fori alternativi e/o concorrenti previsti dagli artt. 18 e seguenti del c.p.c., anche se il pagamento sia convenuto a mezzo Ri.Ba o cambiale/i domiciliata/e presso il debitore e non potrà essere derogata neppure per chiamata in garanzia e per ragioni di connessione o comunione.